Art. 8.
(Osservatorio della condizione abitativa).

      1. All'Osservatorio della condizione abitativa, istituito ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono, altresì, attribuiti compiti di elaborazione di proposte per l'adeguamento dei programmi dell'intervento pubblico nelle politiche abitative.
      2. Fanno parte dell'Osservatorio della condizione abitativa il Ministro delle infrastrutture, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, i presidenti degli enti e degli istituti regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale, i soggetti pubblici e privati attuatori dei piani di intervento pubblico definiti a livello nazionale, regionale o locale, le associazioni dei consumatori, i rappresentanti delle associazioni che si occupano dell'inserimento sociale degli immigrati nonché i rappresentanti delle categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio della condizione abitativa.
      4. Con cadenza annuale è convocata la conferenza nazionale sulle politiche abitative sulla base di un rapporto predisposto dall'Osservatorio della condizione abitativa.